1.Generalita
Il trasporto aereo dei passeggeri, secondo questi Condizioni generalil, e soggetto alle regole ed alle limitazioni relative alla responsabilita stabiliti nella Convenzione, nella misura in cui le norme ed i limiti stabiliti tramite la Convenzione non verranno applicati nel caso del trasporto interno. Di piu, la responsabilita del Vettore in caso di un incidente prodotto durante il trasporto internazionale e assoggettata alle disposizioni del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea (CE) n.2027/1997.
Il trasporto interno e disciplinato secondo a queste Condizioni generali ed e assoggettato alle regole ed ai regolamenti vigenti applicabili in Romania, nonché alle leggi rumene.
Nella misura in cui quanto segue non e in contraddizione con le disposizioni delle presenti Condizioni generali, la Convenzione essendo o non essendo applicabile:
a) Il Vettore non e responsabile per nessun danno che risulta dal rispetto da parte del Vettore di qualsiasi legge applicabile, regolamento, ordine, richiesta od esigenza imposta da qualsiasi organo del Governo.
b) Il Vettore non e responsabile per nessun danno che risulta dal mancato rispetto da parte del passeggero di qualsiasi legge applicabile, regolamento, ordine, richiesta od esigenza imposta da qualsiasi organo del Governo.
c) La responsabilita del Vettore e limitata soltanto ai danni avvenuti durante il trasporto sui volo o sui segmenti di volo dove l’abbreviazione che significa il Vettore e rilevata nella rubrica riservata al Vettore dal biglietto emesso per quel volo o per quel segmento di volo. Un Vettore che emette un biglietto o registra i bagagli sui voli di un altro vettore agisce soltanto quale agente per questa dina. Relativo ai bagagli registrati, il passeggere ha il diritto di azionare contro il Vettore che ha emesso il biglietto o contro qualsiasi altro vettore che ha effettuato il trasporto durante cui gli e stato prodotto il danno. Il Vettore non e responsabile per i danni arrecati ai bagagli non registrati, fatto salvo il caso in cui il passeggero dimostra che i danni sono stati avvenuti a causa della grave negligenza da parte del Vettore.
d) La responsabilita del Vettore e limitata soltanto all’importo dei danni compensatori dimostrati. Il Vettore non e responsabile per i danni indiretti, incidentali od ulteriori.
e) La responsabilita del Vettore per qualsiasi danno verra ridotta per qualsiasi negligenza da parte del passeggero che ha causato o ha contribuito in parte a quel danno, ai sensi delle leggi applicabile. Niente di quanto contenuto nella presente non spettera i diritti del Vettore quanto riguarda le pretese di una persona, o in nome di quella persona, o quanto riguarda quella persona, di cui la mala volonta ha causato pregiudizi ad un passeggero o ai suoi bagagli.
f) Qualsiasi esclusione o limitazione della responsabilita del Vettore secondo questi Condizioni generali o delle leggi applicabili verra applicata anche agli agenti, ai preposti, agli addetti ed ai rappresentanti della medesima persona. L’importo totale ricuperabile dal Vettore, agenzie, preposti, addetti, rappresentanti e dalle persone di cui nel presente paragrafo non puo superare la limita di responsabilita del Vettore.
g) Salvo quanto diversamente stabilito, nessuna norma qui contenuta comporta rinuncia da parte del Vettore a qualsiasi esclusione o limitazione di responsabilita fissata per il Vettore ai sensi delle disposizioni della Convenzione o dalle altre leggi applicabili.
h) Indipendentemente delle disposizioni di questi Condizioni generali, se il trasporto viene effettuato con mezzi stradali sulle vie pubbliche sul territorio della Romani in base di biglietto, la responsabilita del Vettore per il decesso o per la lesione del passeggero e limitata, in qualsiasi caso, a massimo 20.000 USD/passeggero e 400 USD/passeggero per i danni arrecati ai bagagli.
2. Responsabilita per danni da morte o lesione personale del passeggero
2.1. Le seguenti disposizioni vengono applicate esclusivamente al trasporto internazionale:
a) Nel caso di un incidente avvenuto durante il trasporto internazionale, la limita di responsabilita del Vettore stabilita all’Articolo 22 (1) dalla Convenzione non sara invocato nel caso di decesso e di lesioni personali provocati ai passeggeri nel senso in cui essi vengono definite secondo l’Articolo 17 dalla Convenzione. Il Vettore non e responsabile di tali danni se:
– la morte, la lesione, oppure un’altra lesione corporale hanno risultato dallo stato di salute, psichico o mentale del passeggero (come sarebbe, ma senza limitarsi a queste: gravide, persone con handicap visibile o handicap fisico o mentale dichiarato, persone che si lamentano di uno stato insoddisfacente della salute, o dal peggioramento dello stato di salute al momento dell’imbarco ecc.);
– il danno e stato causato o vi ha contribuito ad esso per negligenza, atto illecito o omissione del passeggero;
– il Vettore ha preso tutte le misure necessarie per evitare il danno, oppure e stato impossibile al Vettore di prendere tali misure, ai sensi dell’Articolo 20 della Convenzione.
b) Quanto riguarda qualsiasi richiesta di risarcimento in seguito ad un decesso o ad una lesione subita da una persona nel senso dell’Articolo 17 dalla Convenzione, il Vettore non puo prevalersi da nessuna difesa ai sensi dell’Articolo 20 dalla Convenzione quanto riguarda quella parte del reclamo che non e superiore a 100.000 (centomila) DST per passeggero.
c) Nel caso di decesso o di lesione subita da un passeggero nell’eventualita di un incidente avvenuto durante un trasporto internazionale che include il periodo in cui il passeggero si trova al bordo dell’aeronave, nonché il periodo di svolgimento di qualsiasi operazione di imbarco o di sbarco cosi come essi sono definite per la Convenzione, il Vettore, entro 15 (quindici) giorni dalla data quando viene stabilita l’identita della persona che ha il diritto ai risarcimenti, se essa desidera questa cosa, per soddisfarsi immediatamente le necessita economiche, proporzionalmente con la lesione subita. Nel caso di decesso, questi pagamenti in anticipo saranno di 15.000 (quindicimila) DST per passeggero. Qualsiasi tale pagamento in anticipo non costituira un riconoscimento della responsabilita e puo essere dedotto da qualsiasi importo pagato dal Vettore in base della sua responsabilita relativo al trasporto aereo. In qualsiasi caso, questi pagamenti in anticipo devono essere rimborsati al Vettore se ulteriormente si dimostra che il decesso o la lesione della personal e stata subita a causa della propria negligenza o dall’altra azione illegale od omissione di quelli che sono deceduti o che hanno contribuito per negligenza o per altra colpa od omissione all’avvenuta del decesso o della lesione, oppure se la persona che ha ricevuto l’anticipo non e stata la persona in diritto di ricevere questi soldi.
2.2. Le seguenti disposizioni vengono applicate esclusivamente al trasporto interno:
Nel caso di un incidente subito durante il trasporto interno, la responsabilita del Vettore per decesso o lesione personale e limitata in tutto e in qualsiasi dei casi a circa 10.000 (diecimila) o 20.000 (ventimila) USD.
2.3. Le seguenti disposizioni vengono applicate sia al trasporto internazionale che al trasporto interno in aggiunta delle disposizioni degli articoli 2.1. e 2.2. suaccennati:
a) Salvo quanto diversamente stabilito nelle presenti Condizioni generali, il Vettore si riserva tutti i mezzi di difesa che risultano dalla Convenzione o dalle altre leggi o regolamenti vigenti applicabili ad una tale pretesa.
Il Vettore si riserva tutti i diritti a ricorso e alla chiamata in garanzia di fronte ai terzi, inclusivo e senza limitarsi ai diritti relativi alla contribuzione ed ai risarcimenti.
b) Il Vettore compensera il passeggero soltanto in relazione ai danni compensatori che possono fare l’oggetto del risarcimento e soltanto in relazione agli importi straordinari dei qualsiasi risarcimenti ricevuti in seguito ad una assicurazione sociale pubblica o da parte di qualsiasi ente simile.
c) Il Vettore non e responsabile per malattia, lesione o incapacita di qualche tipo , incluso la morte, o per il peggioramento dello stato di qualsiasi passeggero di cui eta, stato mentale o fisico sono di natura ad impiegare qualsiasi rischio o di mettere il pericolo la persona dello stesso durante il trasporto.
3. Responsabilita per i bagagli
a) Il trasportatore non è responsabile per i danneggiamenti degli oggetti che non sono permessi nel bagaglio registrato, per gli articoli fragili o deperibili, oggetti che hanno un valore speciale quali: soldi, gioielli, computer, attrezzature elettroniche personali, medicine, argenteria, metalli preziosi, titoli di valore, garanzie o altri valori, chiavi, documenti d’affari, passaporti e ogni altro documento di identità oppure campioni messi nei bagagli registrati con o senza la conoscenza del trasportatore.
b) Tranne nel caso di un’azione o un’omissione da parte del vettore, intesa a causare danni o per negligenza e consapevole del fatto che si potrebbe causare un determinato danno, la responsabilità del vettore per i danni causati al bagaglio registrato è di EUR 20 (venti) per kg, secondo i documenti di viaggio. In caso di presentazione di documentazione aggiuntiva (ricevute, prova di acquisto di articoli per il bagaglio) il risarcimento massimo che può essere pagato è 1000 DST * / passeggero, a meno che un valore più elevato non sia dichiarato in anticipo dal passeggero e tutte le corrispondenti tasse aggiuntive siano sono state pagate dal medesimo in conformità con le tariffe del corriere. In questo caso, la responsabilità del vettore per i danni causati al bagaglio registrato sarà limitata al valore dichiarato.
* A partire dal 28.12.2019 l’importo di cui al punto 3.b) diventa 1288ST
c) Il Vettore non e responsabile per le lesioni subiti dai passeggeri o per i danni arrecati ai bagagli di essi dagli oggetti contenute nei bagagli. Qualsiasi passeggero di cui oggetti causano una lesione ad un passeggero, deterioramenti del suo bagaglio o dei beni del Vettore, oppure di qualsiasi proprieta che il Vettore la trasporta, risarcira il Vettore in relazione a tutte le perdite e le spese di qualsiasi natura fatte di esso in seguito a questo fatto, ai sensi della legge rumena.
d) Nel caso di consegna parziale (pero non nel caso della mancata consegna entro il termine) verso il passeggero dei bagagli registrati, nonché nel caso dell’avvenuta di un danno di una parte (pero non in tutto) di questi bagagli, la responsabilita del Vettore verra ridotta proporzionalmente in base al peso dei bagagli, indipendentemente del valore parziale del pezzo deteriorato o dell’intero bagagli. Nel caso in cui il peso del bagaglio non e registrato nella ricevuta bagaglio, viene considerato che il peso di questo bagaglio registrato non supera il peso ammesso gratuitamente a trasporto in relazione della classe di viaggio per la quale e stata pagata la tariffa.
e) Il Vettore non e responsabile per i danni arrecati ai bagagli non registrati, salvo il caso in cui il passeggero dimostra che i danni sono stati a causa della negligenza grave del Vettore. Per dimostrare una negligenza grave, la responsabilita del Vettore per i bagagli non registrati e limitata all’importo di 200 (duecento) USD per passeggero nel caso di un trasporto internazionale. Per il trasporto fra due punti interni dagli Stati Uniti, le regole federali impongono una limite minima di responsabilita del Vettore per il bagaglio pari a 1250 (milleduecentocinquanta) USD per passeggero.
f) Nel caso dei bagagli registrati danneggiati durante il trasporto aereo, per i quali è stato fatto un documento di costatazione prima di lasciare l’area riservata della dogana /dei nastri bagagli dell’aeroporto di destinazione ed è stata inviata una denuncia scritta ai sensi delle disposizioni della Convenzione di Montreal, art. 31 punti 1-4, il risarcimento sarà concesso a secondo il tipo del bagaglio, il suo grado di danneggiamento ed usura calcolata.
L’usura sarà calcolata come segue:
Nel primo anno d’uso: l’usura rappresenta il 20% del valore d’acquisto, ai sensi della quietanza d’acquisto.
A cominciare con il secondo anno, al valore dell’usura si aggiunge 10% per ciascun anno passato, fino al nono anno d’uso.
g) Il vettore non potrà esserne ritenuto responsabile per i danni superficiali risultati in seguito alla manipolazione normale dei bagagli registrati consegnati per il trasporto, quali:
– smarrimento/ distruzione cinghie di trazione/sicurezza
– tagli e graffi minori, sfilacciatura
– danni causati dal sovraccarico bagaglio
– danni causati dal controllo di sicurezza
– smarrimento/deterioramento degli elementi allegati al bagaglio, non previsti dal costruttore e che non influiscono sull’ulteriore normale utilizzo del bagaglio (lucchetto, etichette nomi, cinghie, coperture ecc.)
4. Responsabilita per il trasporto non effettuato
Fatti salvi i casi di forza maggiore o quelli disciplinati dall’Articolo 8 da questi Condizioni di trasporto, qualora il Vettore e responsabile per i danni subiti dal passeggero in seguito alla non effettuazione del trasporto per sua colpa, la responsabilita del Vettore e limitata al rimborso delle spese normali del passeggero per alloggio, vitto, comunicazione e trasporto a terra fra la citta e l’aeroporto, fino al momento in cui il Vettore e in grado di fornirli il posto prenotato, su un altro volo suo, sia sul volo di un altro vettore.