1. Generalità
Nel caso in cui, per colpa del Vettore o su richiesta del passeggero, il trasporto non può essere effettuato ai sensi del contratto di trasporto, il controvalore del biglietto o della parte del biglietto non utilizzata vengono rimborsati ai sensi del presente articolo e delle norme tariffarie del Vettore.
a) Sotto la riserva delle disposizioni del presente articolo, il Vettore avrà il diritto di rimborsare sia alla persona che risulta iscritta sul biglietto, sia alla persona che ha pagato il biglietto, subordinatamente alla presentazione di una prova sufficiente relativa alla realizzazione del pagamento.
b) Quando il biglietto è stato pagata da un’altra persona che quella il nome di cui risulta sul biglietto, e sul biglietto risulta una limitazione relativa al rimborso, il Vettore effettuerà il rimborso soltanto alla persona che ha pagato il biglietto oppure al suo ordine.
c) Fatti salvi i biglietti smarriti o rubati, il rimborso verrà fatto soltanto all’esibizione del tagliando di passeggero e di tutti i tagliandi di volo non utilizzati.
d) Un rimborso fatto alla persona che presenta il tagliando di passeggero o la ricevuta passeggero e tutti i tagliandi di volo non utilizzati e che sostiene di essere la persona alla quale gli può fare il rimborso in merito dei sottocommi a) o b) da qui in alto, verrà considerato un apposito rimborso e scaricherà il Vettore dalla responsabilità e dalla ulteriori pretese di rimborso.
2. Rimborso involontario Quando il Vettore cancella un volo, non effettua un volo entro un termine ragionevole in rapporto con l’orario, cancella un punto di sosta o di destinazione indicato in biglietto oppure causa la perdita di un volo di coincidenza per il quale il passeggero ha una prenotazione, il tanto del rimborso sarà:
a) il tanto della tariffa pagata, nel caso in cui non è stata utilizzata nessuna parte del biglietto;
b) se è stata utilizzata una parte del biglietto, il rimborso sarà il più grande importo fra:
(I) la tariffa applicabile per il trasporto non effettuato calcolata dal punto di interruzione verso destinazione o dal successivo punto di sosta dal biglietto (meno le riduzione e le penalità applicabile),
oppure
(II) la differenza fra la tariffa pagata e la tariffa applicabile al trasporto effettuato.
3. Rimborso volontario
Qualora il passeggero chiede il rimborso del biglietto o per altri motivi presentati nel 2° paragrafo di questo articolo, il corrisposto del rimborso sarà:
a) il valore della tariffa pagata, meno le tasse applicabili e le spese di cancellazione della prenotazione, nel caso in cui non è stata utilizzata nessuna parte del biglietto;
b) la differenza fra la tariffa pagata e la tariffa applicabile al viaggio effettuato, meno le tasse applicabile e le spese di cancellazione della prenotazione, qualora è stata utilizzata una parte del biglietto.
4. Rimborso dei biglietti smarriti o rubati Nel caso in cui un biglietto o una parte del biglietto è smarrito o rubato, il rimborso verrà effettuato più presto possibile, dopo la scadenza del periodo di validità del biglietto, in base ad una prova dello smarrimento o del furto, considerata soddisfacente da parte del Vettore, nonché in base al pagamento di una tassa amministrativa, nelle seguenti condizioni:
a) il biglietto o la parte del biglietto che manca o è stata rubata non siano stati utilizzati o sostituiti;
e
b) la persona alla quale gli viene fatto il rimborso del biglietto smarrito o rubato s’impegnerà, nelle forme pretese dal Vettore, di rimborsare al Vettore il corrisposto del rimborso nel caso e nella misura in cui il rispettivo biglietto è stato utilizzato da un’altra persona o rimborsato alla persona che esibisce il biglietto.
5. Diritto di negare il rimborso
a) Il Vettore può negare il rimborso se la richiesta è fatta dopo sei mesi dalla data della scadenza della validità del biglietto;
b) Il Vettore può negare il rimborso di un biglietto che gli è stato esibito oppure è stato esibito alle altre autorità appartenenti ad uno Stato, qualora il passeggero non produce una prova soddisfacente che la il permesso di soggiorno sul territorio del rispettivo Stato o che lascerà il territorio di quello Stato con un volo di un altro Vettore o con un altro mezzo di trasporto.
6. Valuta di rimborso
I rimborsi verranno fatti ai sensi delle disposizioni di leggi e delle norme vigenti nello Stato in cui è stato acquistato il biglietto e nello Stato in cui viene effettuato il rimborso. Subordinatamente alla riserva delle disposizioni anteriori, i rimborsi verranno effettuati nella valuta di pagamento del biglietto od in altra valuta, ai sensi delle norme del Vettore.
7. Chi può fare il rimborso
a) I rimborsi volontari verranno effettuati soltanto dal Vettore che ha emesso il biglietto o dagli suoi agenti autorizzati.
b) I rimborsi involontari verranno effettuati soltanto dal Vettore che ha emesso il biglietto.