1.Se il bagaglio viene danneggiato, consegnato in ritardo o perso, il passeggero deve fare il più presto possibile una reclamazione scritta diretta al vettore.
In caso di bagaglio registrato danneggiato, il passeggero deve presentare il reclamo entro sette giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a sua disposizione.
In caso di ritardo del bagaglio registrato, il passeggero deve presentare il reclamo entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a sua disposizione.
In caso di smarrimento del bagaglio registrato, il passeggero deve presentare il reclamo entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio viene considerato smarrito.
Il reclamo sarà formulato per iscritto e inviato o consegnato entro i termini di cui sopra.
2. In caso di incidenti che danno diritto al passeggero al pagamento di indennità o compensazioni, oltre a quelle relative al bagaglio, il reclamo indirizzato al vettore deve essere presentato entro 3 anni dalla data di nascita del diritto all’indennizzo o alla compensazione o entro un altro termine previsto dalla normativa. incidenti internazionali.
3. Il passeggero può proporre un ricorso per danni causati in caso di decesso o lesioni dei passeggeri e ritardi, danni o perdita del bagaglio. La causa deve essere presentata entro due anni dalla data di arrivo dell’aeromobile o dalla data di arrivo dell’aeromobile, in conformità con la Convenzione di Montreal.
Lo stesso termine si applica anche per i danni causati come conseguenza del rifiuto di imbarco, ritardo o cancellazione del volo nel caso in cui non sono applicabili le disposizioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 per stabilire delle norme comuni in materia di compensazione e di assistenza de passeggeri nell’eventualità del rifiuto dell’imbarco, cancellazione o ritardo prolungato dei voli e di abrogazione del Regolamento (CEE) n. 295/91.
Il passeggero che non ha presentato reclamo in merito a bagagli danneggiati / ritardati / smarriti, in conformità con le disposizioni del contratto di trasporto, in conformità con la Convenzione di Montreal o, a seconda dei casi, con il Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 in merito alla responsabilità dei vettori aerei in caso di incidenti, non sarà in grado di intraprendere azioni legali nei confronti del vettore.
4. Il passeggero può proporre un ricorso per i danni causati a seguito del rifiuto di imbarco, del ritardo o della cancellazione del volo, ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 che stabilisce norme comuni in materia di risarcimento ed assistenza ai passeggeri in caso di rifiuto a bordo e cancellazione o ritardo dei voli e abrogazione del regolamento (CEE) n. 295/91, entro il termine previsto dalle norme di ciascuno Stato membro in merito al rilascio della prescrizione di estinzione.