1. Oggetti non ammessi:
A. Il passeggero non deve includere nei suoi bagagli:
a) oggetti che non sono considerati bagagli nel senso dell’Articolo 1 dalle presenti Condizioni generali;
b) oggetti suscettibili di costituire un pericolo per la cabina, per il personale o per le cose che si trovano al bordo considerati inidonei dalle disposizioni dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (OACI) e dell’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) (il Vettore fornirà, su richiesta, informazioni supplementari in relazione a questo soggetto);
c) oggetti di cui trasporto è proibito per leggi o per le norme vigenti in qualsiasi Stato di partenza o di destinazione;
d) oggetti quali, secondo l’opinione del Vettore, sono impropri al trasporto aereo dovuti al peso, alle dimensioni, alla natura od all’imballaggio;
e) animali vivi, salvo quanto previsto al comma 10 del presente Articolo.
B. Le arme da fuoco, le munizioni e le armi bianche sono accettate a trasporto come bagaglio registrato, subordinatamente alla previa notifica del Vettore nel momento della prenotazione del posto e al consenso dello stesso.
Il trasporto delle munizioni è soggetto alle regole di OACI e di IATA concernenti il trasporto degli oggetti pericolosi, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1.A.b).
C. Il passeggero non può inserire nel bagaglio registrato oggetti fragili o deperibili, denaro, articoli di gioielleria, computer, equipaggiamenti elettronici personali, farmaci, oggetti di oreficeria, metalli preziosi, titoli, garanzie o altri valori, chiavi, documenti d’affari, passaporti ed altri documenti di identificazione, campionari.
D. Qualora gli oggetti non accettati come bagaglio di cui sopra ai commi A-C vengono, pur tuttavia, inclusi nel bagaglio, il Vettore non sarà responsabile in caso di loro perdita o danneggiamento, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 16 qui in basso.
2. Diritto di rifiutare il trasporto
Il vettore può rifiutare il trasporto come bagaglio degli oggetti elencati al 1° paragrafo di questo Articolo oppure può rifiutare di proseguire il trasporto di qualsiasi bagaglio qualora, secondo il suo ragionevole apprezzamento, non siano adeguatamente costituite o contengono tali oggetti.
3. Diritto di controllare
Per motivi di sicurezza del volo, il Vettore può richiedere che il passeggero consenta di sottoporsi a controlli della sua persona ed a controlli del suo bagaglio. Inoltre, il Vettore può controllare il bagagli in assenza del passeggero, quando il passeggero non è presente per poter chiederli una tale autorizzazione. Questo controllo viene effettuato per determinare se una persona possiede oppure ha nei bagagli oggetti di quelli elencati nel paragrafo 1.A, nonché armi da fuoco o munizioni, quando non sono state rispettate le disposizioni del paragrafo 1.B dal presente articolo. Nel caso in cui il passeggero non acconsenta il controllo richiesta da parte del Vettore, l’ultimo si riserva la facoltà di rifiutare il trasporto del passeggero e del suo bagaglio. Se nel caso che il controllo causa danni al passeggero o ai suoi bagagli, il Vettore non sarà responsabile, fatti salvi i casi di mala volontà oppure la grave negligenza.
4. Bagagli registrati
a) Il Vettore prende cura dei bagagli che gli sono stati presentati per la registrazione e farà una menzione sul biglietto, questa operazione costituendo l’emissione del bagaglio. Le etichette di identificazione bagaglio che possono essere emesse dal Vettore di più della ricevuta bagaglio sono previste soltanto al fine di identificare i bagagli.
b) Il trasportatore può rifiutare il trasporto dei bagagli che non vengono opportunamente imballatati nelle valigie oppure in altri imballaggi simili, per poter essere trasportati in buone condizioni tenuto conto di una manipolazione normale.
c) I bagagli registrati saranno trasportati nella stessa aeronave come il passeggero al quale appartengono. Se il Vettore costata che questa cosa non è possibile per motivi di sicurezza del volo o operative, i bagagli registrati verranno trasportati con un’altra aeronave.
Nel caso in cui il bagaglio registrato viene trasportato su un altro volo, il Vettore lo consegnerà gratuitamente al passeggero, subordinatamente alla condizione che la legislazione applicabile non imponga la presenza del passeggero durante le formalità doganali.
5. Bagagli trasportati gratuitamente
I passeggeri possono trasportare gratuitamente un certa quantità di bagagli, secondo le disposizioni e subordinatamente alle condizioni di limitazione contenute nelle presenti Condizioni generali. Secondo l’itinerario, la quantità di bagaglio ammessa gratuitamente viene calcolata nel sistema basato sul peso o pezzi.
Le informazioni supplementari sono disponibili nelle brossure di orari del Vettore, nonché agli uffici del Vettore od ai suoi agenti autorizzati. Nel caso in ci due o più persone viaggiano insieme con lo stesso volo verso la stessa destinazione, si presentano insieme e nello stesso tempo all’ufficio di registrazione, gli viene conferito il diritto di trasportare una quantità di bagagli uguale con la somme dei pesi individuali ammessi gratuitamente a trasporto.
6. Eccedenza di bagaglio
Il trasporto dei bagagli che superano la quantità ammessa gratuitamente è soggetto alle tariffe. Le informazioni relative a queste tariffe sono disponibili agli sportelli del Vettore ed ai suoi agenti autorizzati.
7. Dichiarazione di un valore superiore
a) I passeggeri possono dichiarare, alla registrazione dei bagagli, un valore superiore al limite stabilito nelle normative vigenti. In questo caso, il Vettore ha facoltà di percepire una tariffa “ad valorem” ai sensi delle sue norme. Questa tariffa addizionale viene pagata al luogo di partenza per l’intero trasporto fino alla destinazione.
b) Il trasportatore ha facoltà di rifiutare una tale dichiarazione del valore per il bagaglio registrato se un segmento dell’itinerario del viaggio viene effettuato da un altro vettore che non offre questa facilità.
8. Bagagli non registrati
a) Il bagaglio che il passeggero può recare con sé in cabina dell’aeronave deve poter essere collocato sotto il sedile davanti a quello del passeggero stesso ovvero negli appositi alloggiamenti siti nella cabina passeggeri.
Il bagaglio non registrato inoltre deve corrispondere alle norme del Vettore. Nel caso in cui il bagaglio non può essere depositato in maniera descritta, superando il peso ammesso o essendo considerato che non sia sicuro per qualsiasi ragione, esso verrà trasportato come bagaglio registrato. Questo bagaglio può essere registrato in qualsiasi momento prima della partenza del volo.
b) Gli oggetti che il passeggero gli considera inidonei di essere trasportati nella cabina dell’aeronave (strumenti musicali od altri oggetti simili), saranno accettati al trasporto in cabina passeggeri solo previamente il consenso del Vettore. Il trasporto di tali oggetti può essere tariffato separatamente.
9. Ricevimento e consegna dei bagagli
a) Il passeggeri potranno ricevere il loro bagagli immediatamente che essi verranno messi alla loro disposizioni al luogo di destinazione o di stopover. Se il passeggero non raccoglie in un tempo ragionevole il suo bagaglio, il Vettore ha facoltà di pretendere una tassa di deposito. Se il passeggero non ha reclamato il suo bagaglio entro massimo 3 mesi dal momento in cui è stato disponibile, il Vettore può disporre di esso senza avere alcuna responsabilità nei confronti del passeggero.
b) Il Vettore consegnerà i bagagli registrati a quella persona che gli presenta la ricevuta bagaglio e l’etichetta di identificazione bagaglio. Il Vettore non è tenuto di verificare se la persona che gli presenta la ricevuta bagaglio e l’etichetta di identificazione bagaglio abbia il diritto di ricevere i rispettivi bagagli.
Il Vettore non ha nessuna responsabilità per perdite, danni o spese causati della mancata effettuazione di questa verifica. La consegna del bagagli si fa al luogo di destinazione iscritto sull’etichetta di identificazione bagaglio.
c) Quando una persona pretende un bagaglio però non è in grado di presentare la ricevuta bagaglio e di identificare il bagaglio mediante l’etichetta di identificazione bagaglio prevista in tale scopo, il Vettore consegnerà il bagaglio a quella persona subordinatamente la condizione che essa faccia la prova del diritto e, se gli viene chiesta da parte del Vettore, quella persona fornisca una garanzia sufficiente per risarcire il Vettore per qualsiasi perdita, danno o spesa che potrebbero avvenire per il Vettore in seguito della rispettiva consegna.
d) L’accettazione dei bagagli da parte della persona che esibisce la ricevuta bagaglio senza una protesta scritta fatta alla consegna, costituisce la presunzione che i bagagli sono stati consegnati in buon stato ed in conformità con il contratto di trasporto.
10. Animali domestici
a) I cani, i gatti, gli uccelli ed altri animali domestici potranno essere accettati a trasporto previa l’approvazione del Vettore, se sono collocati in un apposito contenitore ed accompagnati di tutti i documenti necessari (certificati sanitari, di vaccinazione, permessi d’ingresso od altri documenti richiesti dagli Stati d’ingresso o di transito). Questo trasporto può essere soggetto alle condizioni supplementari specificate dal Vettore, disponibili su richiesta.
b) Se viene accettato a trasporto come bagaglio, l’animalo insieme al suo contenitore ed all’eventuale cibo non saranno inclusi nella franchigia ma costituiranno comunque eccedenza bagaglio, per la quale il passeggero potrà essere richiesto di pagare la tariffa applicabile.
c) I cani guida per i disabili saranno trasportati gratuitamente, oltre al normale bagaglio in franchigia, secondo le modalità indicate dal Vettore.
d) Il trasporto degli animali domestici viene fatto sulla responsabilità del passeggero di cui appartengono, ad esso spettandogli la procura dei permessi e dei certificati necessari.
Il Vettore non assume inoltre nessuna responsabilità per ferita, perdita, ritardo, malattia o decesso di questi animali nel caso in cui gli è stato negato l’ingresso o il transito sul territorio di un Stato, subordinatamente alla condizione che il rispettivo danno non sia causato per la negligenza del Vettore. La persona che trasporta l’animalo provvederà a coprire tutte le spese, le perdite e le responsabilità imposte al Vettore come risultato del diniego.